Lo smaltimento delle cartucce toner e delle vaschette di recupero toner esauste deve essere svolto dalle aziende seguendo specifiche procedure a norma di legge; questo per evitare di sversare nell'ambiente sostanze altamente inquinanti e di incorrere in pesanti sanzioni.
In questa pagina cerchiamo di fugare alcuni dubbi rispondendo alle principali domande riguardo allo smaltimento di cartucce toner e vaschette di recupero esauste.
Cosa sono le cartucce toner e le vaschette di recupero toner esauste?
Sono rifiuti speciali.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 2:
non sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
non possono diventare rifiuti speciali assimilati agli urbani;
non sono rifiuti di imballaggio;
non sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Perché l’obbligo di smaltire cartucce toner e vaschette di recupero toner esauste?
Perché lo prevedono i D.Lgs 152/06 e 205/10 e successive modifiche.
Come si procede allo smaltimento?
Le aziende devono raccogliere cartucce toner e vaschette di recupero toner esauste presso la propria sede utilizzando l’apposito contenitore (ecobox) per un periodo limite di 12 mesi, oltre il quale scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge Art. 183 comma 1 lett. M del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 22 ottobre 2008.
Chi può provvedere al trasporto e allo smaltimento di cartucce toner e vaschette di recupero toner esauste?
Possono provvedere al ritiro e allo smaltimento solo i soggetti autorizzati all’emissione del FIR: Formulario Identificativo Rifiuto, il documento che attesta l’avvenuto smaltimento a norma di legge.
Quali sono gli adempimenti burocratici necessari?
Al momento del ritiro dell’ecobox contenente cartucce toner e vaschette di recupero toner esauste, l’azienda deve ricevere dal soggetto autorizzato la prima copia del Formulario Identificativo Rifiuto che certifica l’avvenuta presa in carico del rifiuto. Il Formulario Identificativo Rifiuto (FIR) si compone di n. 4 copie: la prima resta al Produttore del rifiuto, le altre tre copie sono prese in consegna dal trasportatore per tutta la durata del trasporto fino al conferimento ad impianto autorizzato. La seconda copia rimane all’operatore dell’impianto di recupero/smaltimento, la terza viene mantenuta dal trasportatore e la quarta deve essere restituita al Produttore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall’impianto di conferimento. Il Produttore del rifiuto dovrà conservare il Formulario Identificativo Rifiuto per n. 5 anni.
Esistono sanzioni per i trasgressori?
Sì, le sanzioni per i trasgressori sono queste: sanzioni amministrative di carattere pecuniario (da € 2.600 a € 15.500 per rifiuti speciali non pericolosi e da € 15.500 a € 93.000 per i rifiuti speciali pericolosi).
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.