Smaltimento cartucce toner vuote, cartucce toner piene e vaschette di recupero toner
Le cartucce toner vuote, le cartucce toner piene obsolete e le vaschette di recupero toner sono classificati rifiuti speciali. Tutti i titolari di partita iva e tutte le aziende devono smaltirli correttamente almeno una volta l’anno come previsto dal D. Lgs. 152/06 e D.M. 22/10/08.
Smaltimento cartucce stampanti: cosa prevede la normativa
Ogni azienda che stampa e produce cartucce toner e vaschette di recupero esauste è obbligata a smaltirle tramite un operatore certificato, iscritto all’albo gestori ambientali, provvisto di regolare autorizzazione regionale e in grado di rilasciare il FIR (Formulario Identificativo di Rifiuto). Il FIR è il documento che attesta il corretto smaltimento di quei rifiuti che le aziende non possono consegnare presso un ecocentro del comune né restituire al fornitore, anche se provenienti da apparecchiature a noleggio. Lo smaltimento del rifiuto spetta infatti a colui che lo produce.
Procedura di raccolta e smaltimento toner e vaschette
Secondo la normativa vigente cartucce toner e vaschette vanno raccolte in un apposito contenitore (ecobox) dotato di sacco, coperchio e personalizzato con il logo dell’operatore certificato che ne effettua il ritiro.
Le stesse dovranno essere integre e/o non danneggiate. Per comodità è consigliabile mettere cartucce e vaschette nella confezione di quelle nuove al momento della sostituzione e successivamente inserirle nel sacco di plastica presente nell’ecobox.
L’operatore ritirerà l’ecobox pieno sostituendolo con un ecobox nuovo e rilascerà la prima copia del formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.). L’ecobox verrà quindi portato presso l’ecocentro, il contenuto sarà scrupolosamente verificato e pesato, quindi l’operatore emetterà entro 90 giorni la quarta copia del F.I.R. che certifica l’avvenuto smaltimento secondo i dettami di legge.
Compito del Produttore del rifiuto è conservare i formulari di identificazione rifiuti per 5 anni.
Dms-Group fornisce il servizio di micro-raccolta ecobox tramite da un Partner autorizzato e certificato, in grado di intervenire anche in zone ZTL.
Tenuta registri carico e scarico rifiuti
Le aziende commerciali e di servizi sono in genere esentate dall’obbligo di tenuta registri di carico e scarico rifiuti.
Sono invece obbligate alla registrazione le attività ai sensi dell’art. 190, comma 1 3 e dell’art. 189, comma 3 4 e dell’art. 184, comma 3 lett. c), d) e g) 5 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.
In ogni caso i responsabili della gestione rifiuti e quindi soggetti ad eventuali sanzioni sono il Legale Rappresentante oppure il Responsabile Tecnico ufficialmente delegato.